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C.M. 29/03/2002a) copia del certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale b) dichiarazione relativa ai redditi percepiti ed alla composizione del nucleo familiare, il cui schema verrà predisposto dall'Ufficio. (Omissis). Il Comune di CASTENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 novembre 2001 e 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nella misura del 5 per mille. (Omissis). 1. di stabilire in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale gli immobili posseduti dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati; 2. di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo n. 504/1992, cosi come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662/1996, per l'anno 2002, che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e, classificate nelle categorie A2/A3/A4/A5/A6 potranno usufruire della detrazione di L. 250.000 (euro 129,11) per gli immobili il cui valore catastale rivalutato sia inferiore a L. 65.000.000 (euro 33.569,70). Tale valore deve considerarsi lordo, ossia comprensivo delle eventuali pertinenze (al massimo 2), distintamente iscritte in catasto, asservite alla predetta abitazione. Si specifica che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale È sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri 100; 3. di considerare destinatari della presente agevolazione tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Castenedolo, proprietarie sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze; 4. di definire, infine, che per beneficiare dell'ulteriore detrazione I.C.I., gli interessati dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale entro il 15 giugno 2002. (Omissis). Il Comune di CASTIGLIONE COSENTINO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I. sugli immobili - fabbricati istituita con Decreto legislativo n. 504 del 30 giugno 1992 e ss.mm. e la detrazione per la prima casa di euro 129,11 - L. 250.000; di determinare per l'anno 2002 per i terreni aree fabbricabili le seguenti aliquote I.C.I.; Aree fabbricabili compresi nelle zone C/1 ed altri 4 per mille (Omissis). Il Comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).(Omissis). Il Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale già adottate per l'anno 2001, come di seguito riportato a) aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,98 per mille b) aliquota applicata nella misura del 7 per mille per gli alloggi vuoti non concessi in locazione (case sfitte) ed aree fabbricabili c) detrazione d'imposta sulla abitazione principale nella misura di euro 135,00. Il Comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 resta confermata nella misura del 4,5 per mille. 2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis) . Il Comune di CAVRIAGO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'8 novembre 2001 e il 31 dicembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a) aliquota ordinaria nella misura del 6,1 per mille b) aliquota ridotta, nella misura del 5,8 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le unità immobiliari C/6 (per non più di due garage) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute. 2. di fissare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3. di estendere la possibilità di usufruire della detrazione di euro 103,29 e della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel Comune; 4. di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta anche nei seguenti casi: 4.a) unità immobiliari, che risultavano non locate e vuote, locate con contratto registrato a partire dall'1 gennaio 2002 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 4.b) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di Io grado (figli/ genitori - genitori/figli); 5. di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2002 al soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti condizioni: A) Pensionati: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al'1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7; aver compiuto il 65o anno di età alla data del 1 gennaio 2002; essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a euro 12.911,43 riferito all'anno 2001. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non può essere superiore a euro 10.329,14 annui. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta. Inoltre: l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare non possiedano altri fabbricati in tutto il territorio nazionale; nel caso in cui Iunità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7; nucleo famigliare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a euro 13.944,34 annui lordi riferite all'anno 2001 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F.) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono euro 6 713,94 annui lordi. D) Famiglie con componenti portatori di handicap: (ai sensi e per gli effetti della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7; il reddito complessivo riferito all'anno 2001 non deve essere superiore a euro 18.076,00 annuÌ lordi se la famiglia È composta di 2 persone, si aggiungono poi euro 7.746,86 annui lordi per ogni componente oltre i 2. L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta. 4. Di poter usufruire della detrazione di euro 103,29 nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e della riduzione del 50 per cento dell'imposta I.C.I. dovuta di cui al punto 4) lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti; analogamente per poter usufruire della aliquota ridotta al 5,8 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato di cui al punto 3.a, occorre presentare apposita comunicazione indicante gli estremi della registrazione. Sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. (Omissis). 1. di modificare quanto ai punti 2), 3) e 4) della deliberazione n. 181 dell'8 novembre 2001 che stabilivano in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale fissandola quindi in euro 103,291. (Omissis). Il Comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. (omissis), di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2002; 2. di stabilire, inoltre a) in e 103,30 la misura della detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione Il Comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato, il 19 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. già vigenti per l'anno 2001 ed in particolare: abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille; detrazione euro 103.29; altri immobili 5,5 per mille. (Omissis) . Il Comune di CERES (provincia di Torino) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille. (Omissis) . Il Comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .
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